lunedì 31 gennaio 2011

La caparra confirmatoria

La caparra confirmatoria è una somma rilasciata dal proponente (ossia da colui che intende acquistare o condurre un immobile o un'attività) al fine di dare forza a una proposta di acquisto o di conduzione.
La caparra confirmatoria, una volta incassata dal venditore e solo in seguito al perfezionarsi della proposta, non può più cambiare di mano se non in caso di inadempienza contrattuale.
La proposta di acquisto, infatti, quando si perfeziona, diventa un contratto preliminare, un contratto, cioé, che obbliga le parti a stipulare un successivo contratto di compravendita (il rogito).
Se una delle due parti non adempie a questo obbligo diventa inadempiente e quindi, nel caso del proponente perde la caparra, mentre nel caso del venditore deve restituire il doppio della somma ricevuta.

sabato 22 gennaio 2011

Open House

Oggi è giornata di Open House a casa dei miei clienti. Mi sono svegliato presto e ho fatto tutto quello che dovevo fare per l'evento: brochure, bigliettini e via dicendo.
Nonostante la famiglia che vende sia numerosa con, in più, il cane Bruno grande e nero come una locomotiva, hanno capito l'importanza dell'evento. Sopporteranno il lieve fastidio di avere casa affollata.
L'idea, infatti, non è male: funziona ed è utile a tutti.
Utile al venditore che in sole due ore e mezza raccoglie più visite possibile sia dai clienti sia da parte dei colleghi con cui collaboro che, una volta visto l'appartamento, sanno come e in che modo proporre al meglio il 'pezzo'.
Utile a chi cerca, che in qualunque momento può mettere il naso dentro casasenza prenotarsi per un orario specifico.
Utile ai colleghi e a me che in poco tempo possiamo soddisfare più richieste.
E' ora di prepararmi ma, prima di uscire, devo costruire un'astronave spaziale con le bubbette* insiene a mio figlio.
*Bubbette. No, non so cosa siano. Provate su google...

lunedì 10 gennaio 2011

Attenti ai fallimenti #2

(...segue da qui)

VERIFICA DEI TERMINI DEL CONTRATTO E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Si tratta del preliminare, il contratto che obbliga le parti che lo stipulano a stipulare, in futuro, un contratto di compravendita.
Elementi obbligatori da inserire nel preliminare sono, oltre ai dati anagrafici dei contraenti, la descrizione dell'immobile, le caratteristiche tecniche della casa, i termini massimi di costruzione, il prezzo, le modalità di pagamento, gli estremi della fidejussione (come già abbiamo visto), la data di consegna, il capitolato (le finiture e i materiali utilizzati), i disegni del progetto sulla base del quale è stato rilasciato il permesso di costruire.

ALTRE VERIFICHE CHE FAREI FARE AI MIEI CLIENTI
Come minimo farei eseguire una visura camerale dell'impresa costruttrice e di tute le ditte appaltatrici (ove ve ne siano).
La visura camerale, se voleste farla in autonomia, si può richiedere alla Camera di Commercio oppure online. In questo modo potrete verificarte che il costruttore non abbia procedimenti per fallimento, insolvenze, protesti e via dicendo.

domenica 2 gennaio 2011

Attenti ai fallimenti #1

In tanti sogniamo di acquistare una casa in costruzione.
I vantaggi sono molteplici e il primo è dato da un sostanziale invecchiamento delle tecniche costruttive che si adottavano anche solo cinque anni fa.
Il mercato immobiliare dell’immediato futuro terrà conto, nel valutare il valore di una casa, della classe energetica e dei materiali utilizzati.
Presto si ufficializzerà, quindi, un mercato che è già a due velocità dove alle case in classe energetica ‘B’, ‘A’ o ‘A+’ verrà affidato il giusto plusvalore che deriva dal comfort abitativo e dal risparmio energetico reale per chi le abita.
Tale plusvalore, in futuro, sarà sempre più marcato e meno opinabile di quanto sia ora: dapprima nelle provincie, poi, via via, anche nelle principali città.

CASA NUOVA, RISCHIO VECCHIO
Comprare case in costruzione, però, da sempre comporta un rischio per l’acquirente, quello di perdere quanto abbiamo anticipato al costruttore in caso di fallimento di quest’ultimo.
Considerate che in caso di fallimento ben difficilmente riuscireste a rientrare in possesso dei vostri soldi.
Ecco perché è importantissimo effettuare le dovute verifiche e prendere i dovuti accorgimenti a propria tutela.

COME TUTELARSI DAL FALLIMENTO?
A mio avviso, le azioni da farsi in primo luogo sono:
-          Verifica di esistenza della fidejussione;
-          Verifica della validità della fidejussione;
-          Verifica dei requisiti del contratto;
-          Verifica della DIA o del permesso di costruire in genere;
-          Pagamenti con mezzi che abbiano valore probatorio.

Vediamole nel dettaglio.

LA FIDEJUSSIONE OBBLIGATORIA
Al momento della prima presa di contatto con il costruttore o con l’agenzia immobiliare che intermedia tra lui e voi, è fondamentale farsi mostrare la fidejussione.
La fidejussione, resa obbligatoria dal decreto legislativo 122 del 2005, fa sì che, in caso di fallimento del costruttore, esista una garanzia da parte di un ente finanziatore riconosciuto dalla Banca d’Italia che voi possiate essere rimborsati per intero di quanto versato fino ad allora.
Secondo Altroconsumo, solamente il 30% dei costruttori fa la fidejussione. Dal costruttore che vi dovesse negare di visionare la fidejussione, però, conviene stare alla larga. Se, infatti, la banca o l’assicurazione non ha ritenuto di doverlo ‘coprire’, perché dovreste farlo voi?
Inoltre, la fidejussione va indicata nel contratto. In mancanza di ciò, il contratto è considerato nullo dal giudice e avete diritto al rimborso di quanto versato più gli interessi.

VERIFICA DELLA FIDEJUSSIONE
L’esistenza della fidejussione va verificata anche più approfonditamente. A questo proposito, una volta ottenuti dal costruttore gli estremi della fidejussione, conviene contattare la banca o l’asscurazione.

(continua qui...)